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LEGA EQUESTRE PALERMO

CONVEGNO 10.12.2003

UN MONDO EQUESTRE DIVERSO:

NUOVA SCUOLA DI PENSIERO, E’ POSSIBILE?

 

Relazione

“Il binomio cavallo-cavaliere visto

nel panorama legislativo italiano”

 

            Per la legge il cavallo è un bene mobile suscettibile di utilizzazione economica. Esso è un animale domestico da reddito, diretto e/o indiretto (artt. 810 e ss. e 925 c.c.).

In Italia non esiste una normativa sull’utilizzo e detenzione dei cavalli. Occorre riferirsi alla materia degli animali domestici, allevamenti, sports e spettacoli.

Norma fondamentale è l’art. 727 del c.p., il quale punisce i maltrattamenti di animali definendo tale ogni attività di sfruttamento ed ogni trattamento incompatibile con le caratteristiche etologiche e con la natura ed i bisogni dell’animale.

Altre norme regolamentano le manifestazioni sportive, mostre e spettacoli (R.D. 733/31 artt. 68 e 69, R.D. 635/40 art. 116).

L’organo istituzionale deputato alla regolamentazione dello sport agonistico equestre (FISE), emana regolamenti per ogni disciplina sportiva equestre.

Altre norme riguardano le autorizzazioni comunali edilizie (concessione) per la costruzione dei maneggi, mentre per ciò che riguarda l’allevamento, dispongono i D. lgs. 119/96 e 336/99, nonché il recente D. lgs. 306/01 attuativo delle direttive U. E. per la regolamentazione di allevamenti sportivi e per la macellazione.

Il Codice della Strada disciplina la circolazione di animali e di veicoli a trazione animale, vietando solamente la conduzione degli animali ai minori di 14 anni (art.115) e subordina la circolazione di animali e veicoli a trazione animale al rispetto di norme di comportamento (artt. 160, 183 e 184) o di caratteristiche segnaletiche di frenatura e di riconoscimento (artt. da 64 a 67).

L’art. 2052 c.c., ancora, prevede la responsabilità di proprietari ed utilizzatori per i danni arrecati dagli animali condotti.

Al riguardo è da ricordare l’utilità dei c.d. patentini od “autorizzazioni a montare”, necessarie per la pratica dell’equitazione agonistica, ma utili anche per l’attività escursionistica comportando l’usufruizione –a costi limitati- anche dei benefici delle polizze assicurative stipulate dagli organismi che rilasciano i detti patentini.

Norma di “chiusura” del sistema può considerarsi, poi, quella del D.P.R. 31.3.79, attributiva ai Sindaci del potere-dovere di far rispettare tutte le leggi a tutela degli animali che vivono nel territorio comunale…

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            La suindicata normativa non garantisce la auspicabile rivisitazione del rapporto uomo-cavallo nell’ottica del benessere del cavallo anche quale strumento di utilità.

E’ auspicabile, pertanto, una più incisiva regolamentazione normativa delle modalità di detenzione ed allevamento dei cavalli (come di tutti gli animali) nel senso del reale rispetto dell’etologia e della natura dell’animale, da privilegiarsi rispetto all’interesse economico che sino ad oggi ha prevalso nel rapporto con il cavallo.

Al riguardo è auspicabile altresì un effettivo recepimento sia a livello federale che legislativo, di previsioni normative e regolamentari internazionali quali il Codice di Comportamento Equestre; oppure la Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata nel 1978 a Parigi dall’UNESCO…

De jure condendo e nel senso sopra auspicato, devono ricordarsi:

1) la proposta di legge in discussione avanzata sulla qualificazione degli equini quali animali di affezione (comportante il divieto di macellazione, di doping etc.);

2) il disegno di legge n° 1930 approvato dalla Camera dei Deputati il 15.1.2003 sulla modificazione del Codice Penale con l’introduzione dell’apposito nuovo titolo contenente disposizioni a tutela degli animali per la punizione di specifici delitti contro la vita ed il benessere dell’animale.

 

Avv. Francesco Russo Bavisotto