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Il Convegno sul tema “UN MONDO EQUESTRE DIVERSO: NUOVA SCUOLA DI PENSIERO È POSSIBILE?” Organizzato dalla UISP il 10 Dicembre 2003 a Palermo è stato l’occasione per discutere di un problema che si trascina da diversi anni e che ancora evidenzia numerosi dubbi e solo poche certezze: “L’anagrafe Equina.Tutela e benessere animale durante il trasporto e nelle manifestazioni equestri”. L’identificazione degli animali nonché la realizzazione di un’anagrafe nazionale rappresentano indispensabili strumenti finalizzati a garantire da un lato la sanità degli animali e il loro benessere, ai fini della prevenzione delle malattie infettive e diffusive della specie e delle zoonosi, di rafforzare le misure di controllo della movimentazione di tali animali e permettere un’efficace applicazione dei piani sanitari di eradicazione, e sorveglianza delle malattie nonché un altrettanto efficace controllo dei focolai e delle epidemie; dall’altro la salvaguardia della sanità pubblica, come previsto dalla decisione 2000/68/CE, è garantita dall’individuazione in maniera univoca sia degli animali destinati alla macellazione per la produzione di carne, sia di quelli che invece non saranno mai destinati alla produzione alimentare. Con l'entrata in vigore della decisione 200/68/CE, che modifica la decisione 93/623/CE, è stata disposta su tutto il territorio comunitario l’identificazione degli equidi da allevamento e da reddito. Ciò stante alla normativa sopradetta e alla nota circolare del Ministero della Sanità, prot.n.600.7/24461/37N/2278 del 22/11/2000, tutti gli equidi presenti sul territorio comunitario dovrebbero essere identificati attraverso un passaporto e un numero identificativo che seguirà l’animale per tutta la vita. La Decisione 200/68/CE prevede inoltre la possibilità per il proprietario dell’equide di poter dichiarare sul documento di identificazione dell’animale che il medesimo non sarà mai macellato(cosiddetto equide sportivo o da compagnia) o che i suoi prodotti non entreranno a far parte della catena alimentare dell’uomo; tale opzione determinerebbe la non applicabilità delle misure previste dal D.P.R.336/99 concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. Con la Legge 200 del 02 agosto 2003 all’art.1 comma 6 “restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n.45 (art.11-sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministero delle Politiche agricole, l’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, organizza e gestisce l’ANAGRAFE EQUINA nell’ambito del sistema nazionale.) ”, nella parte relativa all’UNIRE, prevede che tale ente è deputato alla salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione; ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione del doping; alla realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l’allevamento, la custodia il commercio e la cessione dei cavalli. Con tale norma quindi resta di nuovo tutto in mano all’UNIRE nella attesa che sia emanato questo nuovo codice che regoli tutto ciò che ruota attorno al mondo dell’equide. La ricerca sul benessere e sull’adattamento degli equidi ha alcuni presupposti fondamentali da cui non si può e non si deve prescindere. Tutela del benessere animale in allevamento, trasporto e nelle manifestazioni equestri significa: ¯ Facile accesso alla dieta e all’acqua affinché l’animale mantenga piena salute e vigore; ¯ Ambiente appropriato che includa un riparo e una confortevole area di riposo; ¯ Prevenzione e rapida diagnosi e trattamenti idonei; ¯ Mettere a disposizione spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di animali della stessa specie; ¯ Assicurare condizioni di trattamenti che evitino la sofferenza mentale. ¯ Utilizzare mezzi idonei per il trasporto. ¯ Stabilire un itinerario che consenta il riposo,l’abbeveraggio e l’alimentazione degli animali,per i trasporti che superino i limiti di durata previsti.
A margine di tutto quanto delineato ,è necessario dare spazio al medico dell’Are di Sanità Pubblica Veterinaria che ancora oggi è: • Garante del rispetto delle leggi volte alla protezione e al benessere animale; • Interprete degli interessi degli animali; • Educatore che svolge un ruolo di mediatore con chi, a qualsiasi titolo, si occupa di animali; •Propositore in tutte quelle sedi in cui si discutono e si approvano norme sulle questioni animali.
Giuseppe Fiore Veterinario Dirigente AUSL-6- Palermo Distretto di Partinico
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